Art. 15.
(Assistenza in luogo esterno di cura. Modalità della sorveglianza).

      1. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice competente secondo il procedimento seguito e la fase processuale in atto e, in particolare, dal presidente del collegio, se si tratti di organo giudicante collegiale; dal presidente del tribunale, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione. Nei casi di assoluta urgenza provvede il direttore dell'istituto, salva successiva ratifica della autorità giudiziaria competente.
      2. L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1 può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.
      3. Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.